STATUTO

In data 3 settembre 2004 si è provveduto alle modifiche allo statuto della Associazione adottando questo nuovo testo al fine di meglio adeguarlo alla vita che sempre si evolve e ci coinvolge

 

Associazione OASI CANA Onlus

logoOASI

 

Premessa

Il presente Statuto dell’Associazione, già conosciuta e denominata come “Oasi Cana Onlus”, è qui di seguito revisionato, nel rispetto del D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460, al fine di adeguarlo all’attuale sviluppo della vita, delle attività e dei servizi dell’Associazione medesima.

 

STATUTO

 

TITOLO I

Costituzione e Sede

Articolo 1

(Costituzione)

  1. L’Associazione OASI CANA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, di ispirazione cristiana, di solidarietà familiare e di volontariato, per l’accoglienza, la promozione e la formazione della coppia e della famiglia, è denominata “OASI CANA Onlus”.

          L’acronimo “Onlus” sarà utilizzato, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

  1. L’OASI CANA Onlus è costituita da persone che credono nel valore della persona, della coppia e della famiglia e, pertanto, si impegnano a promuoverne e svilupparne il benessere globale e quei valori che da esse derivano e ad esse in qualche modo sono legati.
  2. L’Associazione OASI CANA Onlus è un’Associazione di ispirazione cristiana e apartitica. Essa condivide e riconosce la Carta dei diritti della famiglia redatta dalla Chiesa Cattolica nel 1983. Approfondisce e promuove il Vangelo del matrimonio e della famiglia in comunione con la Chiesa Cattolica perché ciascuno cresca in santità di vita e testimonianza.
  3. Essa si ispira, inoltre, per la sua organizzazione e funzionamento, ai principi di democraticità e trasparenza.

 

Articolo 2

(Sede)

L’Associazione OASI CANA Onlus ha sede in Palermo (PA), Corso Calatafimi, n° 1057 presso il proprio “Centro Oasi Cana per la Famiglia e la Vita”.

Essa potrà istituire sedi secondarie con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 3

(Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

TITOLO II

Finalità e Funzioni

 

Articolo 4

(Scopi)

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore della famiglia e dei suoi membri, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza.

     L’Associazione avrà particolare riguardo per l’accoglienza, la promozione e la formazione umana e cristiana della persona, della coppia e della famiglia, comprese tutte le attività specificate nel presente statuto.

  1. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

Articolo 5

(Modalità operative)

L’Associazione OASI CANA Onlus, là dove è presente ed opera, svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi e ad un’alta qualità dei servizi stessi.

 

Articolo 6

(Finalità e Funzioni)

Nella piena convinzione che il bene di ogni società civile e religiosa dipende strutturalmente dalla cellula fondamentale che è la famiglia, l’Associazione, con la sua attività e le sue opere, promuove una cultura della famiglia quale soggetto politico, sociale ed ecclesiale, in quanto “piccola società” che gode di un diritto proprio, primordiale ed inalienabile.

L’Associazione, nello spirito del principio di sussidiarietà, promuove una rete di servizi e di opere atte a favorire la solidarietà sociale e familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, l’assistenza sociale, spirituale, psicologica, morale e materiale delle famiglie e dei singoli componenti di essa. Una speciale attenzione viene riservata alle famiglie che versano in stato di necessità.

L’Associazione in particolare si propone di:

  1. Creare delle “Oasi Cana”, cioè luoghi e ambienti che consentano l’esperienza di accoglienza, promozione, formazione, umanizzazione, spiritualità, distensione, in una parola “riossigenazione”, a tutela dell’integrità della coppia e della famiglia nel suo insieme. Le “Oasi” offrono anche l’opportunità di esperienze di vita comunitaria tra famiglie.
  2. Creare dei consultori familiari e dei “punti di ascolto” per le persone singole, le coppie e le famiglie al fine di offrire relazioni di aiuto mediante opera di consulenza, prevenzione, formazione, sostegno, mediazione familiare e informazione. A tal fine vengono proposti inoltre programmi informativi e formativi relativi: alla procreazione responsabile, alla genitorialità, alla preparazione al parto, ecc.. Un’attenzione particolare viene riservata al mondo giovanile mediante itinerari di educazione alla sessualità ed all’amore anche in collaborazione con altre agenzie educative pubbliche e private. Tali consultori, ai sensi delle vigenti leggi, potranno convenzionarsi con gli Enti preposti.
  3. Prestare la sua opera, coerentemente alla sua ispirazione cristiana, nella “pastorale familiare” in sinergia con gli Uffici Pastorali competenti della Chiesa, attenzionando in modo particolare gli itinerari di formazione specifica per fidanzati, sposi e coppie in situazioni difficili ed irregolari.
  4. Collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture civili e religiose che operano a favore della famiglia; ed inoltre, favorire la loro adesione alla presente Associazione condividendo l’ispirazione e le finalità del presente statuto.
  5. Aprire e gestire asili nido, scuole e corsi d’istruzione e formazione anche professionali per venire incontro ai bisogni di istruzione e formazione delle famiglie.
  6. Far apprendere l’arte di essere genitori, organizzando per loro adeguati momenti formativi, denominati “scuole per genitori” integrati da specifici incontri formativi tra genitori e figli.
  7. Suscitare e sostenere la disponibilità a vivere e promuovere (sia come singole persone e coppie sia come Associazione) l’“affidamento familiare” e l’adozione secondo le leggi vigenti e animati dalla carità cristiana.
  8. Creare un “Centro Studi” denominato “Sedes sapientiae”, quale luogo di raccolta dati, ricerca, studio e promozione per tutto ciò che concerne la tematica coniugale e familiare. Detto centro curerà una biblioteca “ad hoc”. Fa parte del Centro Studi il “Laboratorio di pensiero”. Esso è composto da esperti in diverse discipline concernenti la persona, la coppia, la famiglia, la società, la psicologia, le comunicazioni sociali, la legislazione, ecc. Il Centro Studi coordinerà l’organizzazione di seminari, convegni sulle tematiche inerenti la famiglia, incontri di formazione interni ed esterni.
  9. Organizzare momenti ricreativi anche prolungati al fine di favorire l’integrazione e la socializzazione fra famiglie tenendo conto dell’attuale contesto multiculturale della nostra società.
  10. Promuovere la pubblicazione di almeno un organo di informazione, formazione e aggiornamento sulle realtà di interesse dell’Associazione e sulle sue attività. Costituire una casa editrice per la stampa di libri, sussidi e materiali multimediali inerenti le finalità dell’Associazione.
  11. Tenere sempre presente il bene globale della famiglia, servendola ancora nella persona di un suo membro particolarmente sofferente, nel modo che segue:
  12. a) Aprire e/o gestire, anche in convenzione con gli Enti Pubblici e privati, servizi aperti (domiciliari e diurni) e residenziali per l’accoglienza e l’aiuto a soggetti portatori di handicap e a soggetti bisognevoli di integrazione personale, familiare e sociale (minori, disabili, adulti svantaggiati, anziani, tossicodipendenti, alcolisti, emarginati, ecc.).
  13. b) Attivare e/o gestire centri di riabilitazione e terapia psicomotoria, neuromotoria, logopedica, ortofonica, psicologica, di integrazione scolastica e sociale e di addestramento professionale.
  14. Curare la formazione e l’aggiornamento, mediante corsi anche autorizzati, di personale parasanitario, sanitario e sociale che opererà sia presso i servizi gestiti dall’Associazione che presso altre strutture. A tal fine l’Associazione può avvalersi di istituzioni o centri formativi esistenti.
  15. Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti preposti, corsi di orientamento e formazione professionale.
  16. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, per far svolgere il periodo di tirocinio nelle strutture dell’Associazione a quanti ne abbiano titolo e necessità per il completamento della loro formazione universitaria e/o professionale.
  17. Valorizzare la disponibilità di persone ad offrire parte del loro tempo e delle loro professionalità, mediante l’agile struttura delle “Banche del tempo”.

TITOLO III

Unità Coniugali

 

Articolo 7

(Unità coniugali)

Per rispondere alla diffusa esigenza di formazione e per raggiungere livelli sempre più profondi di comunicazione e di comunione sia a livello di coppia che tra coppie, l’Associazione, adotta, quale suo specifico metodo formativo, l’organizzazione e la gestione di adeguati e mirati itinerari per gruppi di coppie denominati “unità coniugali”.

Le “unità coniugali” sono come delle piccole “comunità” a “misura di famiglia”, costituite da un numero ristretto di coppie-famiglie, guidate ordinariamente da membri dell’Associazione.

La loro organizzazione è determinata da uno specifico regolamento interno.

 

TITOLO IV

Personale e Strutture

 

Articolo 8

(Personale dipendente)

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l’Associazione, oltre all’opera volontaria dei propri soci e di esterni, si può avvalere di dipendenti e di personale assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L’Associazione può inoltre avvalersi anche della collaborazione e delle prestazioni d’opera di professionisti e/o altre organizzazioni con cui potrà stipulare apposite convenzioni.

Articolo 9

(Strutture di servizio)

L’Associazione può gestire strutture, anche se non di sua proprietà, per il conseguimento delle finalità statutarie.

Ogni struttura di servizio creata per il raggiungimento delle suddette finalità (vedi “Oasi Cana”, Consultorio Familiare “Cana”, Centro “Solidali con Te”, “Centro Oasi Cana per la Famiglia e la Vita”, “Lettera di Famiglia”, “Sedes Sapientiae”, ecc.), sarà regolata da uno specifico Regolamento e/o da un apposito atto di delega predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Per quelle strutture per le quali si rende necessaria la nomina di un apposito Comitato Esecutivo, lo specifico regolamento e/o l’atto di delega indicherà il numero dei membri ed i poteri dei Comitati esecutivi stessi. Con apposita delibera il Consiglio Direttivo nominerà i componenti di ciascun Comitato Esecutivo.

TITOLO V

Patrimonio ed Entrate

Articolo 10

(Potere di disposizione sui beni)

  1. L’Associazione potrà acquistare, vendere, ipotecare, permutare beni immobili anche registrati, compiere operazioni bancarie e finanziarie, aprire conti correnti anche con scopertura, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie.
  2. L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera, con la presenza di almeno 3/4 dei soci e a maggioranza semplice, circa gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell’Associazione che siano di rilevante entità.

       Destinatari di eventuali donazioni potranno essere esclusivamente organizzazioni qualificate come ONLUS o a queste equiparate, enti morali e religiosi, associazioni con finalità affini a quelle dell’Associazione.

 

Articolo 11

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, eredità, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e da quanto altro potrà possedere a qualsiasi titolo.
  2. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione ordinariamente dispone delle seguenti entrate:
  3. a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che fanno parte dell’Associazione;
  4. b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  5. c) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
  6. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo obbligatorio, denominata quota associativa, per mantenere la qualifica di socio. Tale quota associativa, relativamente alle coppie di sposi entrambi soci, viene ridotta del 50%.

       Per particolari situazioni economiche di taluni soci, il Consiglio potrà disporre il loro temporaneo esonero dal versamento di tutta o di parte della quota associativa.

  1. La partecipazione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

       I soci, comunque, hanno la facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, come sopra determinata.

  1. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né di estinzione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  2. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

 

 

TITOLO VI

Membri dell’Associazione

Articolo 12

(Requisiti dei membri)

  1. Possono far parte dell’Associazione persone di ogni età, estrazione sociale, culturale e fede religiosa, di stati diversi di vita quali, per esempio: fidanzati, sposi, consacrati, persone separate, divorziate, vedove e quanti abbiano a cuore gli autentici valori della famiglia e della vita.
  2. I membri dell’Associazione avranno uno stile di vita caratterizzato da quella tipica accoglienza che crea subito famiglia, un ambiente e un’atmosfera carichi di calore umano, di comprensione, di solidarietà, di concretezza e di sano realismo che dinanzi a qualsiasi situazione non dispera mai.
  3. I membri, cercheranno di offrire ai figli un modello di società diverso, più conforme alla dignità della persona, attraverso la testimonianza del loro reciproco amore, della loro apertura, del loro dialogo e della loro collaborazione con altre coppie e altre famiglie.
  4. I membri s’impegnano a partecipare effettivamente alla vita e alle iniziative dell’Associazione, contribuendo così a realizzare un suo organico sviluppo e a perseguirne le finalità.

       S’impegnano inoltre ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione.

 

Articolo 13

(Soci)

  1. Sono a tutti gli effetti membri dell’Associazione OASI CANA Onlus:

* i soci aderenti,

* i soci benemeriti.

  1. L’appartenenza all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  2. La partecipazione all’Associazione comporta, per il socio di maggiore età, il diritto di voto in assemblea.
  3. Il diritto di voto in assemblea, in caso di assenza o di impedimento, può essere delegato da ciascun socio ad altro socio. Tale delega deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’assemblea. Ciascun socio non può essere titolare di più di cinque deleghe contemporaneamente.
  4. I soci aderenti sono persone che condividono e partecipano attivamente alla realizzazione delle finalità del presente statuto e a quelle dei regolamenti interni.

       Si diventa soci aderenti con domanda di ammissione indirizzata al Consiglio direttivo e dopo un adeguato iter formativo, definito dal regolamento interno.

       La domanda viene presentata tramite un membro dell’Associazione che accompagna, nell’iter formativo, l’aspirante socio; essa s’intende accolta solo dopo l’approvazione motivata del Consiglio stesso.

  1. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione, entro il termine di sei mesi dal ricevimento, da parte del Consiglio direttivo s’intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni all’aspirante socio.
  2. I soci benemeriti sono le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo che si sono distinte in modo del tutto particolare:
  3. a) per significativi apporti culturali e/o di servizio alla realtà della coppia e della famiglia,
  4. b) per rilevanti contributi economici e/o lasciti a favore dell’Associazione.
  5. Ogni socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di dimettersi dal novero dei membri dell’Associazione.
  6. In presenza di gravi motivi, ogni socio dell’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento del collegio stesso.

       Inoltre, la qualifica di socio si perde automaticamente in caso di morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

 

Articolo 14

(Registro degli iscritti e dei volontari non soci)

Il Consiglio direttivo, valutatane l’opportunità, potrà istituire apposito registro dove, a cura del segretario, potranno essere iscritte, su loro espressa richiesta e col parere favorevole del Consiglio stesso, persone e realtà associative che manifestassero, anche saltuariamente, sostegno, collaborazione o comunque interesse per singole iniziative e attività dell’Associazione e/o che vogliano effettuare servizi di volontariato non retribuito in strutture dell’Associazione.

 

TITOLO VII

Rapporto con i Missionari Oblati di Maria Immacolata e i Missionari della Famiglia

 

Articolo 15

(Rapporto con i Missionari Oblati di Maria Immacolata)

Considerata la nascita della Associazione OASI CANA Onlus per iniziativa del missionario Oblato di Maria Immacolata, p. Santoro Antonio Domenico, e le radici dell’impulso missionario a favore della coppia e della famiglia che caratterizza l’Associazione, si stabilisce di curare il legame con i Missionari Oblati di Maria Immacolata (omi), fatta salva la rispettiva autonomia statutaria.

Per quanto possibile, si cerchino vie di collaborazione nel campo concreto della missione.

Articolo 15bis

(Rapporto con i Missionari della Famiglia)

L’Associazione OASI CANA Onlus stabilisce con i MISSIONARI della FAMIGLIA (Associazione ecclesiale privata di fedeli laici e di consacrati a norma delle vigenti disposizioni del Codice di Diritto Canonico cann. 298-299) un rapporto prioritario e privilegiato di condivisione e di cooperazione nel realizzare lo stesso “Progetto-Famiglia”, anche se con modalità diverse, così come intuito dall’iniziatore delle due realtà associative, il missionario Oblato di Maria Immacolata padre Santoro Antonio Domenico.

Per la loro scelta di vita e di servizio, l’Associazione riconosce nei Missionari della Famiglia una particolare fonte ideale per gli stessi membri dell’Associazione, essendo, detti Missionari, persone (singoli e sposi) che, con un “particolare impegno di donazione di sé”, si votano insieme e totalmente al servizio della coppia e della famiglia.

Per le suddette ragioni, l’Associazione mette a disposizione dei Missionari della Famiglia -se richiesti, e previo consenso del Consiglio Direttivo dell’Associazione e della sua Assemblea- le proprie strutture e i mezzi di cui dispone, in un’ottica di effettivo e reciproco rispetto, corresponsabilità e comune servizio per il bene della coppia e della famiglia.

 

TITOLO VIII

Organi dell’Associazione

Articolo 16

(Organi)

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– l’Assistente spirituale generale;

– i Comitati esecutivi;

– Collegio dei revisori dei conti;

– Collegio arbitrale.

 

 

Articolo 17

(Assemblea dei soci)

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci: aderenti e benemeriti.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, ove obbligatorio per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 20 dicembre), e, comunque, per l’approvazione del rendiconto.
  3. In assenza del Presidente, del suo Vice e del Segretario dell’Associazione, l’Assemblea nomina per i suoi lavori e per il tempo in cui è riunita un suo presidente e un suo segretario.
  4. Essa ha inoltre le seguenti attribuzioni:
  5. a) elegge i membri del Consiglio direttivo e, tra essi, il Presidente e il Vice Presidente;
  6. b) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
  7. c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, delibera sulle principali questioni che riguardano la vita dell’Associazione, approva l’istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie;
  8. d) approva il regolamento interno dell’Associazione, ma non i Regolamenti dei singoli Comitati Esecutivi;
  9. e) apporta modifiche ed aggiunte allo statuto e al regolamento interno dell’Associazione;
  10. f) delibera lo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri;
  11. g) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 18

(Modalità di convocazione)

  1. L’Assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta formale del Consiglio direttivo o di un numero di soci pari almeno a un terzo o del Collegio dei revisori dei conti. In caso di richiesta formale di convocazione il Presidente ha l’obbligo di convocarla entro un termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta pena la sua decadenza dalla carica. In caso di inottemperanza, il richiedente, trascorsi i quaranta giorni, può direttamente convocare l’assemblea ed al primo punto dell’ordine del giorno deve essere posta la rielezione del presidente che risulta decaduto.
  2. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante comunicazione al domicilio dei soci, oltre che con affissione, presso la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, dell’avviso contenente l’ordine del giorno, con termine di preavviso di almeno dieci giorni.
  3. In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  4. Per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, per la devoluzione del patrimonio e per gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell’Associazione che siano di rilevante entità (come previsto dall’art. 10, c. 2), è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali argomenti dovranno obbligatoriamente essere posti all’ordine del giorno dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  5. Per le modifiche del regolamento interno dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica possono essere inoltrate dal Consiglio direttivo o da 1/3 dei soci.
  6. Per quanto non previsto nel presente statuto circa attribuzioni, modalità di funzionamento e di convocazione dell’Assemblea, si rimanda alle norme del regolamento interno.

 

Articolo 19

(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 soci.

     Nel numero dei componenti il Consiglio sono compresi il Presidente, il Vice presidente, l’Assistente spirituale generale, l’Economo, il Segretario.

     L’Assistente spirituale generale è membro di diritto del Consiglio direttivo.

  1. La durata in carica del Consiglio direttivo è di tre anni.
  2. Il Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o definitiva decadenza di uno dei suoi componenti, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti sino allo scadere del Consiglio in carica. A parità di voti subentrerà il socio che abbia la maggiore anzianità d’iscrizione nel registro dei soci. Tale surroga deve essere ratificata dalla prima assemblea utile; in caso di non ratifica la stessa assemblea procederà a votazione per l’elezione del nuovo membro del Consiglio.
  3. Se le dimissioni, l’impedimento permanente o la definitiva decadenza riguardano il Presidente, diventa presidente di diritto il suo vice e il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il nuovo Vice Presidente provvisorio e procede alla surroga del consigliere mancante secondo quanto previsto al punto 3 del presente articolo. Alla prima assemblea utile si dovrà procedere alla ratifica del nuovo consigliere ed all’elezione del Vice presidente. Il nuovo presidente va sottoposto a ratifica nella successiva assemblea.
  4. Dalla nomina a membro del Consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Articolo 20

(Poteri e Funzioni)

  1. Il Consiglio direttivo amministra l’Associazione collegialmente secondo i poteri conferitigli dal presente Statuto.
  2. Elegge, al suo interno, il suo segretario e l’economo.
  3. Ammette i nuovi soci e ne dà comunicazione in assemblea.
  4. Stabilisce la quota associativa.
  5. Redige il bilancio annuale che sottopone all’assemblea per l’approvazione.
  6. Propone all’Assemblea l’istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie.
  7. Predispone e approva, ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto, i Regolamenti dei Comitati esecutivi e/o i relativi atti di delega; nomina i componenti dei comitati esecutivi conferendo i poteri necessari per il loro funzionamento, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca.
  8. Istituisce e mantiene, se ritiene opportuno, un apposito registro di cui all’articolo 14 del presente statuto.
  9. Procede alla sostituzione dei suoi membri ai sensi dell’articolo 19.

Articolo 21

(Decadenza)

  1. Si decade dalla carica di membro del Consiglio in caso: di dimissioni, di gravi motivi che comportino anche l’esclusione dalla qualifica di socio, di tre assenze consecutive e ingiustificate, di eventuale ed insanabile conflitto di interessi, di qualunque altro motivo che comporti la perdita della qualifica di socio.
  2. La pronuncia di decadenza dei singoli membri viene emessa dal Consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

     Contro tale provvedimento, il socio consigliere interessato può adire il collegio arbitrale ai sensi e con gli effetti previsti all’articolo 13, c. 9, fermo restando che, comunque, i poteri inerenti la carica di consigliere sono sospesi fino al pronunciamento definitivo.

  1. Per gravi inadempienze o violazioni dello statuto commesse dal Consiglio direttivo in carica, su richiesta del Collegio dei Revisori o di 1/3 dei soci, l’Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci può dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio direttivo e, contestualmente, eleggere il nuovo Consiglio.

 

Articolo 22

(Convocazione)

Le convocazioni del Consiglio direttivo vengono effettuate dal Presidente o da tre consiglieri, con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante comunicazione al domicilio dei membri. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telefonata, telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta, inoltrata o notificata almeno 24 ore prima della riunione.

 

Articolo 23

(Maggioranza richiesta)

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 24

(Presidente)

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea fra i componenti il Consiglio direttivo.

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
  2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 c. 2.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’Associazione, verifica l’osservanza dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  4. In particolare, il Presidente: stipula i contratti, riscuote somme da parte di enti pubblici o privati e rilascia quietanze.

     Egli è autorizzato dal Consiglio direttivo a inoltrare istanze per ottenere finanziamenti da parte di qualsiasi ente pubblico o privato, civile o religioso, finalizzati all’esecuzione di opere contemplate negli obiettivi del presente statuto ed anche finalizzati alle necessità di natura economica derivanti dagli scopi dell’Associazione.

     E’ autorizzato, inoltre, ad aprire conti correnti sia bancari che postali, anche con facoltà di scoperto, a sottoscrivere prestiti, anticipazioni e mutui, ecc. In relazione a ciò è pertanto autorizzato a sottoscrivere e firmare sia i relativi contratti e quant’altro gli venga richiesto, e a compiere, in nome e per conto dell’Associazione, qualsiasi operazione inerente i suddetti conti, ivi comprese tutte le eventuali disposizioni di addebito o di prelievo. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri dell’Associazione, i quali potranno così compiere tutte le operazioni sul conto in sua vece.

     E’ autorizzato, infine, alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.

  1. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, o del rendiconto, da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
  2. Il presidente pro tempore è anche Gestore delle Scuole gestite dall’Associazione. A tale mansione egli può delegare un Rappresentante Legale in sua vece.

Articolo 25

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea fra i componenti il Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l’Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.

In particolare, il Vice Presidente è anche autorizzato alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.

Egli diventa Presidente di diritto, ai sensi dell’articolo 19, c. 4.

 

Articolo 26

(Assistente spirituale generale)

  1. L’Assistente spirituale generale, che attualmente è il missionario Oblato di Maria Immacolata padre Santoro Antonio Domenico, l’ispiratore, nonché colui che ha dato inizio all’Associazione, come tale aiuta l’Associazione a restare fedele alle sue finalità ispirative.
  2. Potrà proporre al Consiglio Direttivo il suo successore e/o delegare altri a questo incarico, anche pro tempore, tenendo conto dei requisiti che saranno specificati nel regolamento interno. Tale delega deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
  3. La sua carica è a tempo indeterminato.
  4. L’Assistente spirituale generale è membro di diritto del Consiglio direttivo.
  5. L’Assistente spirituale generale propone al Consiglio Direttivo gli Assistenti spirituali chiamati a coadiuvarlo nelle sue funzioni.
  6. L’Assistente spirituale generale e i suoi coadiutori preferibilmente siano Missionari Oblati di Maria Immacolata al fine di meglio valorizzare il legame tra l’Associazione e i missionari stessi secondo quanto previsto dall’art. 15.

Articolo 27

(Assistenti spirituali coadiutori)

Gli Assistenti spirituali coadiutori, oltre al compito proprio del loro ministero sacerdotale, in sintonia con l’Assistente spirituale generale, cercheranno di ravvivare costantemente lo spirito dell’Associazione conformemente alle sue origini, al suo iter formativo e alle sue finalità, secondo le indicazioni dello Statuto e del regolamento interno.

Articolo 28

(Segretario)

  1. Il Segretario del Consiglio direttivo viene eletto nella prima seduta del Consiglio stesso e dura in carica quanto il Consiglio.
  2. Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio e dell’Associazione, in particolare: redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea; coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  3. Il Segretario cura la tenuta dei seguenti libri: libro verbale delle assemblee dei soci; libro verbale del consiglio direttivo. Cura altresì la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci dell’Associazione e dell’eventuale registro di cui all’articolo 14 del presente statuto.

Articolo 29

(Economo)

  1. L’Economo dell’Associazione viene eletto nella prima seduta del Consiglio direttivo e dura in carica quanto il Consiglio.
  2. Egli ha funzione di tesoriere dell’Associazione e ne tiene la contabilità. In particolare:
  • collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli aspetti economici, il reperimento di fondi per il sostegno di attività e di iniziative dell’Associazione;
  • tiene costanti rapporti con gli economi dei Comitati esecutivi che curano la gestione delle strutture di servizio dell’Associazione di cui all’art. 9;
  • periodicamente relaziona in Consiglio direttivo circa la situazione economica dell’intera Associazione;
  • predispone annualmente, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, accompagnandoli da idonea relazione contabile;
  • cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene contabilità ed effettua le relative verifiche;
  • controlla la tenuta dei libri contabili, ove obbligatori;
  • cura i rapporti con eventuale personale dipendente dell’Associazione, gestendo le pratiche inerenti a tali rapporti.
  1. L’Economo, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà ordinariamente della collaborazione degli altri membri del Consiglio o di altri soci; con l’approvazione del Consiglio direttivo può avvalersi anche di professionisti esterni.

Articolo 30

(Comitato esecutivo)

  1. Il Comitato esecutivo è l’équipe di gestione delle strutture di servizio dell’Associazione e delle sedi secondarie dell’Associazione.
  2. Il Consiglio direttivo, valutatane l’opportunità, può costituire un Comitato esecutivo per ogni singola struttura di servizio e per ciascuna sede secondaria.
  3. Il numero dei membri, le cariche, il funzionamento ed i poteri dei Comitati esecutivi di gestione sono determinati per iscritto nell’atto di delega del Consiglio direttivo e/o in un apposito Regolamento Interno e sono revocabili in qualsiasi momento.
  4. Il funzionamento, le cariche e quant’altro concerne i Comitati esecutivi saranno definiti dal Regolamento Interno della singola realtà e/o nell’atto di delega del Consiglio direttivo.
  5. Il Consiglio direttivo può chiamare a far parte dei Comitati esecutivi anche dei non soci purché iscritti nell’apposito registro di cui all’Art. 14, fermo restando che almeno il fiduciario (direttore, responsabile, presidente o comunque definito) sia, ordinariamente, socio dell’Associazione.
  6. Tutti i comitati esecutivi, al cambio del Consiglio direttivo si considerano decaduti pur restando in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa di decisioni del nuovo Consiglio Direttivo.

 

Articolo 31

(Collegio dei Revisori)

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall’Assemblea dei soci.
  2. Esso è formato da tre componenti.
  3. I membri del Collegio potranno essere scelti anche fra i soci, in ragione della loro autorevolezza e competenza.
  4. I Revisori dei Conti eleggeranno al loro interno un presidente.
  5. Le decisioni del Collegio vanno assunte a maggioranza assoluta e trascritte in apposito registro.
  6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

     Limitatamente all’eventuale compenso dei Revisori non soci, il Consiglio direttivo ne disporrà l’entità nei limiti di legge e, in particolare, secondo quanto disposto nel DPR 645/94 e nel DL 239/45 ed eventuali loro successive modifiche e variazioni.

  1. L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.
  2. Almeno uno dei revisori, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, nel caso previsto dall’articolo 35 punto 3 del presente statuto.

Articolo 32

(Funzioni)

  1. Ai Revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.

            In particolare, essi devono:

  • redigere la propria relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi o rendiconti predisposti dal Consiglio direttivo;
  • verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri;
  • curare la tenuta del libro delle loro adunanze;
  • vigilare sul corretto impiego del patrimonio sociale.
  1. Con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e, a richiesta loro o del Consiglio, alle adunanze del Consiglio direttivo o dei Comitati esecutivi.

Articolo 33

(Collegio arbitrale)

Il Collegio arbitrale, è composto dagli ultimi due ex presidenti, dall’Assistente Spirituale Generale che ne assume la presidenza e da due rappresentanti scelti fra i soci dalle parti. Se uno dei componenti è direttamente coinvolto nella controversia non può partecipare alla decisione del collegio. In caso di parità si chiamerà a far parte di detto collegio il primo dei non eletti al consiglio ed a seguire gli altri.

Decide a maggioranza su qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione e interpretazione delle disposizioni statutarie e per i casi previsti dal presente statuto. Su tali argomenti giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile.

 

TITOLO IX

Libri associativi

Articolo 34

(Libri )

Sono libri dell’Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:

  • i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni:
  • a) dell’Assemblea;
  • b) del Consiglio direttivo;
  • c) dei Revisori dei conti.
  • il libro dei soci;
  • l’eventuale registro di cui all’articolo 14;
  • eventuali libri delle adunanze e delle deliberazioni dei Comitati esecutivi.

TITOLO X

Rendiconto e Bilancio

Articolo 35

(Rendiconto e Bilancio)

Circa il rendiconto o il bilancio consuntivo e preventivo si dispone quanto segue:

  1. L’esercizio finanziario della Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
  2. I rendiconti o i bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, purché, se non sono soci, provvisti dell’autorizzazione del Presidente dell’Associazione.
  3. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di euro 1.032.913,80, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, c. 3, della legge 16/12/91, n. 398, il bilancio deve recare una relazione specifica sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 36

(Utili o avanzi di gestione)

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

            Si considera distribuzione, anche indiretta, di utili, il verificarsi dei seguenti eventi:

  • cessione di beni e/o prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti, fondatori, amministratori, sindaci, ovvero a chi opera a qualunque titolo per l’Associazione, ai loro parenti (3° grado) o affini (2° grado), a condizioni più favorevoli;
  • acquisto di beni e/o servizi da qualunque soggetto per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • corresponsione di emolumenti individuali annui ad amministratori e sindaci per importi superiori a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
  • corresponsione di interessi passivi (per prestiti di ogni specie) superiori di quattro punti al tasso di riferimento a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati;
  • corresponsione di salari e stipendi a lavoratori dipendenti per importi superiori al 20% di quelli previsti dai contratti collettivi.
  1. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO XI

Scioglimento dell’Associazione

Articolo 37

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO XII

Disposizioni finali

Articolo 38

(Rinvio ad altre norme)

Per quanto non contemplato nel presente statuto varranno i regolamenti interni, stilati dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea, le norme previste dal libro I del C. C. e, in subordine, le norme del libro V del C. C. e le disposizioni di legge in materia.